Ufficio del Giudice di Pace di Milano

Come fare per


Decreto Ingiuntivo Europeo (Procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento)
Scheda aggiornata al 17/12/2019
DESCRIZIONE

E’ una procedura civile europea semplificata, diretta ad ottenere un’ingiunzione di pagamento in ordine a crediti di natura civile e commerciale non contestati dal debitore. Per l'attivazione della procedura è necessario che:

  • la somma di denaro da recuperare sia liquida (ossia il cui ammontare risulti espresso in misura determinata e non in modo generico), esigibile (ovvero non sottoposta a termine o condizione) al momento in cui è introdotta la domanda di ingiunzione;
  • la controversia sia transfrontaliera (cioè quella in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito);
  • si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori
  • fanno eccezione le questioni vertenti in materia fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, di regimi patrimoniali della famiglia, di fallimenti, concordati e altre procedure affini, di sicurezza sociale, di crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata ammissione di debito, oppure riguardino debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene.

L’ingiunzione di pagamento europea viene senz’altro riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, senza che vi sia la necessità di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (c.d.: exequatur). Il decreto ingiuntivo europeo, tuttavia, rappresenta per il creditore uno strumento facoltativo ed alternativo, parallelo ai procedimenti previsti dalle normative nazionali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento CE n. 1896 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione del 4 ottobre 2012.

Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015.

Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione del 19 giugno 2017.

CHI PUĂ’ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO

Il creditore di un’obbligazione pecuniaria di importo determinato, liquido ed esigibile.

L’assistenza di un legale non è necessaria.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il regolamento che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento trova applicazione in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca; ciò significa che nessuna domanda d’ingiunzione di pagamento europea può essere presentata dinanzi ad un giudice danese e che nessuna ingiunzione di pagamento europea può essere eseguita in Danimarca.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

La competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è determinata conformemente al Regolamento UE 2012/21015. Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto: ciò sempre quando la controversia riguarda un contratto tra un professionista ed un consumatore. Il domicilio viene determinato a norma della legge nazionale del Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società varrà la sede sociale.

Il citato Regolamento indica i casi in cui il convenuto può essere chiamato davanti ai Giudici di un altro Stato membro: competenze speciali o esclusive, competenze in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro. Le controversie che soddisfano i requisiti del regolamento saranno poi trattate dall’autorità giurisdizionale che è competente nello Stato membro interessato.

DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)

Cancelleria Iscrizione a Ruolo, sita al piano terreno, stanze n. 4 e 5

COME SI RICHIEDE

Il procedimento d’ingiunzione di pagamento si basa sull’uso di moduli standard.

Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do?clang=it - vedi modulistica europea - e può essere scaricata o compilata nella lingua desiderata (quella dello Stato in cui si presenta o deposita la domanda) e poi stampata.

L’emissione del provvedimento di ingiunzione si chiede utilizzando l’apposito modulo " Allegato I " (Modulo A) Il creditore non deve allegare nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc.…) ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda, potendo fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili (e non solo a quelli documentali). Se il ricorso viene respinto, non è possibile proporre impugnazione. Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro. Se il decreto viene emesso, la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l’avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve provvedere alla notifica alla controparte entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace. La notifica dell’ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la medesima va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al debitore a cura della parte istante (creditore). Appare opportuna, perciò, la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che ritiri in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica. Insieme all’ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo F per l’eventuale opposizione (entro 30 giorni) che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica. Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l’ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione. Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l’ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente.

COSTI

I costi riferiti all’iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento (in generale dal valore del credito vantato).

Nel dettaglio:

  • contributo unificato da €. 21,50 per valori compresi entro €. 1.100
  • contributo unificato da €. 49,00 per valori superiori entro €. 5.000
  • marca forfettaria da €. 27 per il valore di €. 1033,01 o superiore

Il contributo può essere acquistato presso una tabaccheria.

In alternativa è possibile effettuare i versamenti degli importi indicati con il mod. F23 utilizzando i seguenti codici:

C.U.                      cod.: 941T

Marca da €. 27       cod.: 943T

G.d.P. Milano         cod.: 9C3

Agenzia Entrate     cod.: F205 (codice territoriale per il Comune di Milano)

Il pagamento, se eseguito fuori del territorio di Stato Italiano, dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

CAUSALE: CONTRIBUTO UNIFICATO e/o MARCA FORFETTARIA

TEMPO NECESSARIO

L’ufficio si impegna all’emissione del decreto ingiuntivo europeo entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo del ricorso.